Nov
Statuto
Autore: adminArt. 1 Denominazione
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione denominata
“PAULLO CHE PEDALA-FIAB”.
L’Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000 pertanto a seguito
dell’iscrizione nel Registro dell’Associazionismo sezione F acquisisce la qualifica di Associazione
di Promozione Sociale.
Art. 2 Sede Legale
L’associazione ha sede legale in Paullo, Via San Pedrino, 43 20067 Paullo. L’eventuale
Cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera
trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
Art. 3 - Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico.
PAULLO CHE PEDALA-FIAB non ha fini di lucro ed intende operare promuovendo l’uso della
bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una
forma di escursionismo rispettosa dell’ambiente. PAULLO CHE PEDALA-FIAB non ha alcun
indirizzo di carattere politico e religioso, ed ha lo scopo di favorire il turismo in bicicletta, di operare
perché si ricreino le condizioni per poter circolare in bicicletta nelle città e nei paesi in tutta
sicurezza, perché aumenti la circolazione delle bici come risposta moderna ai problemi posti dalla
congestione, dalla progressiva paralisi del traffico, dell’inquinamento acustico dell’aria. Per il
perseguimento dei propri scopi, PAULLO CHE PEDALA-FIAB intende aggregare il maggior
numero possibile di persone e collaborare con associazioni ed enti che hanno tra le loro finalità la
tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita e dell’ambiente. L’associazione si ispira a principi
di solidarietà, ecologia e non violenza; la sua struttura è democratica. Si esclude l’esercizio di
qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e
secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’associazione è regolata dal presente
statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività
dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Art. 4 - Attività
L’associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:
1. promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed
ecologico;
2. promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per
valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di
socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da
parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando,
pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili
per realizzare tale finalità;
3. proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed
incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
4. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in
particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei
problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso improprio del
mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal
senso;
5. promuovere l’intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con
iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;
6. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche,
piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare
le finalità di cui ai punti precedenti;
7. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio,
attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti
audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o
divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità
dell’associazione;
8. editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità
dell’associazione;
9. attuare alcuni servizi od agevolazioni alle associazioni aderenti ed ai loro Soci, in relazione
all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
10. ottenere per le associazioni aderenti ed i loro Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte
di altri enti ed organizzazioni, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
11. rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi
della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente;
12. svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.
Art. 5 – Adesioni ad altri enti ed attività accessorie
PAULLO CHE PEDALA-FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio
permettano il conseguimento degli scopi sociali. L’associazione potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali,
collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività
analoghe o accessorie all’attività sociale. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività
non rientranti nel settore della promozione dell’uso della bicicletta e per la valorizzazione della
natura e dell’ambiente. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a
quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. L’associazione
aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus (FIAB-Onlus) e, tramite questa,
all’European Cyclists’ Federation (ECF).
“In caso di particolari necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare
lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, qualora se ne
presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o
convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.”
La cessazione delle adesioni o la decisione di eventuali altre adesioni non comporta modifica dello
Statuto.
Art. 6 - Soci e quote di associazione.
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione
mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. La consegna o l’invio
della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione. I minori di
anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non
godono del diritto di voto in Assemblea. L’Assemblea stabilisce annualmente le quote di adesione
per l’anno sociale seguente su proposta del Consiglio Direttivo, differenziate tra Soci ordinari ed
altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi
promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno alcuni Soci onorari, per
particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione. Sono Soci le persone che verseranno,
all’atto dell’ammissione e dei successivi rinnovi, le quote di iscrizione he saranno annualmente
stabilite dal Consiglio Direttivo.
La posizione di Socio perdura oltre che per l’anno solare di adesione fino alla data del 31 marzo
dell’anno successivo. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari
opportunità” tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
L’associazione prevede le seguenti categorie di soci:
1. Soci ordinari
2. Soci fondatori
3. Soci familiari (conviventi con almeno un socio ordinario);
4. Soci giovani (di età inferiore ai 18 anni all’inizio dell’anno)
5. Soci sostenitori
6. Soci onorari.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito
ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate
dall’Associazione e a utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietà dell’Associazione
medesima. I soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse da PAULLO CHE PEDALAFIAB
ed intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie; conoscere i programmi con i quali
l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al
Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri
degli Organismi Dirigenti.
I Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei
regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I
Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, di
svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle
finalità dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato
un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo, o che non
risulti a loro riconosciuto un rimborso spese da parte del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio è
tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita per ogni singola categoria, dal Consiglio
direttivo nei termini ed entità da esso indicati.
La qualità di Socio cessa per:
1. scioglimento dell’Associazione;
2. mancato pagamento della quota di rinnovo dell’adesione annua entro il termine del 31
marzo
3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo; il Consiglio, tuttavia,
non può adottare alcun provvedimento se non previa audizione dell’interessato.
I Soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua. L’esclusione o il
recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. La quota sociale è nominativa e non è
ammesso il suo trasferimento ad altra persona.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione
del socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in
via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L’esclusione ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve
contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata”.
Art. 7 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea
4. e il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito e hanno
la durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso
delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina
fiscale.
Art. 8 - L’Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue
deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso
diretto ai Soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa.
Nell’avviso devono essere indicati l’ordine dei giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione.
Nel caso sia prevista la nomina delle cariche sociali l’avviso porterà anche i nomi degli uscenti.
Perché sia valida per deliberare è necessario che siano presenti in prima convocazione la metà più
uno dei soci, mentre in seconda convocazione non ci sono restrizioni. Tra le due convocazioni
deve trascorrere almeno un’ora.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per:
a) esaminare e approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo
b) eleggere, ogni due anni, con votazioni i Componenti del Consiglio Direttivo, eleggere,
annualmente, i vari delegati alle Assemblee
c) deliberare sulla costituzione e sull’alienazione di vincoli reali sugli immobili;
d) approvare i programmi dell’attività da svolgere
e) decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e sulle proposte
scritte provenienti dai Soci.
f) deliberare circa l’ammissione dei soci;
g) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi
d’urgenza;
h) fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del
Presidente, di un terzo del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta almeno un
decimo dei Soci aventi diritto al voto.
In questo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è
pervenuta alla sede dell’associazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:
f) lo scioglimento dell’Associazione;
g) le modifiche dello Statuto sociale;
Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due
Terzi dei votanti.
Tutti i Soci regolarmente iscritti all’associazione partecipano all’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria ma solo i Soci maggiorenni partecipano alle votazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario
edeventualmente gli scrutatori.
Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario
ed eventualmente dagli scrutatori, da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a
disposizione dei soci per la libera consultazione.
Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, del diritto di intervento e di
voto.
Art. 9 - Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere,
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 componenti che sono eletti
all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea prima dell’elezione precederà a determinare il numero dei
componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è composto:
1. dal Presidente;
2. da 2 Vice Presidenti;
3. da Consiglieri
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente e i Vicepresidenti; e ancora il Segretario e il Tesoriere
dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso il
Segretario e/o il Tesoriere non hanno diritto al voto.
I Componenti del Consiglio che decadono e che dunque lasciano il Consiglio durante il mandato
sono automaticamente rimpiazzati dai primi non eletti. Se decade il Presidente o un Vice
Presidente il Consiglio provvede alla sostituzione con nuove elezioni interne al Consiglio.
Il Componente che senza giustificato motivo sia assente a più riunioni consecutive del Consiglio
è considerato dimissionario e il Consiglio decide se trattarlo come decaduto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà
opportuno, o su richiesta della metà dei Componenti il Consiglio. In questo caso il Presidente deve
fare avvenire la convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
Il Presidente stabilisce di sua iniziativa i punti da mettere all’ordine del giorno comprendendo
anche quelli fattigli pervenire su richiesta dei Componenti il Consiglio. Delle deliberazioni del
Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al
Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di
consultarlo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.
Presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità. Il Presidente in caso di
urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, salvo sottoporli
alla ratifica di quest’organo alla prima riunione; può delegare per mansioni tecniche e particolari
funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri soci; provvede
coadiuvato dal Segretario e dai Vice Presidenti alla esecuzione delle delibere consiliari. Ha la firma
e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio. E’
autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo
da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni
con Enti Pubblici o altre Associazioni.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od
assenza per non più di tre mesi di questo.
Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica
dell’Associazione.
Tra l’altro il Consiglio è competente a:
1. redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea dei
Soci;
2. predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all’esame ed approvazione
della Assemblea;
3. attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
4. amministrare il patrimonio sociale;
5. gestire l’Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza
dell’Assemblea
6. affidare incarichi o istituire commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali
II Segretario compila i verbali delle riunioni dei Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente
nell’attuazione delle deliberazioni di quest’organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi
dell’Associazione.
II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità,
secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta
dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il
bilancio di previsione.
Art.9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e
da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al
Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel
corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima
assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli
altri componenti.
Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un
aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del
Revisori dei Conti.
Art. 10 - Il Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio,
effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il
Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi
organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 11 - Patrimonio di PAULLO CHE PEDALA-FIAB ed esercizi sociali.
PAULLO CHE PEDALA-FIAB trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
Il patrimonio sociale che è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue
finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione che sono costituite da:
1. quote annuali dei Soci;
2. contributi dei Soci;
3. rimborsi e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
4. rimborsi e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, Provincia, Regione e di istituzioni o di
enti pubblici, nazionali o esteri;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
7. erogazioni, donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a
qualunque titolo che diventano proprietà dell’Associazione;
8. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
9. contributi di sponsor con i quali è autorizzata a stipulare eventuali convenzioni;
10. la rendita del patrimonio dell’Associazione, i proventi della vendita di oggetti finalizzati alla
promozione dell’uso della bicicletta o derivanti da iniziative e manifestazioni;
11. ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale.
Art. 12 - Anno sociale ed economico
L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla
predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano
interesse. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di
competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare
la competenza dell’esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata
dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività
dell’Associazione.
Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate,
dovranno essere reinvestiti nell’attività istituzionale dell’Associazione. In ogni caso, non potranno
essere distribuiti fra i Soci.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 13 - Revisione dello Statuto
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria
che, a tal fine, é validamente costituita con la presenza della metà più una dei Soci in prima
convocazione o qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la prima e
la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo superiore ad un’ora. Le delibere di
modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai due terzi dei
voti dei Soci presenti.
Art. 14 - Scioglimento di PAULLO CHE PEDALA-FIAB
Lo scioglimento di PAULLO CHE PEDALA-FIAB é deliberato dall’Assemblea straordinaria. In tal
caso dovranno votare a favore dello scioglimento almeno due terzi dei Soci. In caso di
scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 - Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si
utilizza il nome PAULLO CHE PEDALA-FIAB.
Art. 16 - Disposizioni finali
Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità
competenti per l’iscrizione dell’Associazione ad Albi o registri pubblici.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle
leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, alla L.R. 5/06 , al Codice Civile e al D.Lgs. n° 46 0
del 1997 e loro successive variazioni.




